Ai fini della definizione di OGM data dalla direttiva 2001|18|CE –
sono considerate tecniche che hanno come risultato un
ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO
1)Tecniche di ricombinazione del materiale genetico che –
comportano,la formazione di nuove combinazioni mediante
l’utilizzo di un VETTORE , di molecole DNA ,RNA o loro derivati,
nonchè, il loro inserimento in un organismo ospite nel quale non
compaiono per natura,ma nel quale possono replicarsi in maniera
continua.
2)Tecniche che comportano l’introduzione diretta in un organismo
di materiale ereditabile preparato al suo esterno.Tra cui la
MACRO INIEZIONE e il MICRO INCAPSULAMENTO.
3) LA FUSIONE CELLULARE ( inclusa la fusione di PROTOPLASTI)
O Tecniche di Ibridazione per la costruzione di cellule vive.
che presentano nuove combinazioni di ” materiale genetico
ereditabile”, MEDIANTE LA FUSIONE di due o più cellule ,
Utilizzando metodi NON NATURALI .
4) Sono esclusi dalla definizione di OGM gli organismi ottenuti
per MUTAGENESI O FUSIONE CELLULARE DI CELLULE VEGETALI
di organismi che possono scambiare materiale genetico, con metodi
di Riproduzione tradizionali. A condizione che non comportino
l’impiego di MOLECOLE DI ACIDO NUCLEICO RICOMBINANTE.